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La Statuto - Centro Bartolomeo Garelli

Centro Bartolomeo Garelli
Un luogo di accompagnamento allo studio per i ragazzi della scuola Media
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Centro Bartolomeo Garelli
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Lo Statuto

Associazione di promozione sociale Centro Bartolomeo Garelli
 
In sigla APS CENTRO BARTOLOMEO GARELLI
 

Articolo 1
(Costituzione, denominazione, sede e durata)

1.1 E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata " Centro Bartolomeo Garelli' APS” di seguito denominata per brevità “Associazione”.
1.2 La qualificazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” devono essere inseriti negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
1.3 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le carche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
1.4 L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
1.5 L’Associazione ha sede nel Comune di Buccinasco 20090 in Via Vittorio Emanuele 21 e può costituire sedi Secondarie.
1.6 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e attività)

5.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
5.1.1 Farsi punto di contatto, di ascolto, di collaborazione tra ragazzo, scuola, famiglia.
5.1.2 Sostenere le famiglie nell’assumersi le responsabilità educative, sociali, politiche in senso lato, riprendere coscienza di essere la più grande risorsa sociale e culturale del nostro Paese
5.1.3 Farsi punto di contatto, di ascolto, di collaborazione con le agenzie educative
5.1.4 Curare lo sviluppo e diffusione della conoscenza sulla domanda (problemi e bisogni del territorio in tema educativo);
5.1.5 Curare gli interessi e le aspirazioni delle famiglie in ambito educativo;
5.1.6 Sensibilizzare la comunità dell’educazione e della cura dei minori

L’Associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:                                                                                                                                                               
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico  e  formativo, alla  prevenzione  del  bullismo e al contrasto della povertà educativa;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

5.2 In particolare l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
5.2.1 Interloquisce e collabora con le istituzioni comunali, nazionali e sovranazionali, in materia  di   educazione e formazione degli adolescenti;
5.2.2 Organizzare e condurre un servizio educativo e di supporto scolastico rivolto ai ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori.
5.2.3 Assumere iniziative d’intervento culturale (convegni, giornate di studio, ecc.) e azione sociale, a promozione della soggettività familiare;  
5.2.4 Collaborare con gli organismi aventi finalità analoghe;
5.2.5 Realizzare qualsiasi attività analoga alle precedenti che non si ponga in contrasto con le finalità e con il dettato e lo spirito della normativa di riferimento.
5.2.6 L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.                                                                                   
5.3 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma personale, spontanea e gratuita dagli associati.
5.4 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti di cui all’art. 36 del D.Lgs. 117/2017
5.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
5.6 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6
 (Criteri ammissione associati)

6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
6.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e II loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
6.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
6.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Associati Ordinari.
6.6 Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
6.7 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
6.8 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.
6.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, ne rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro  30  giorni   prima  dell'assemblea  convocata   per l'approvazione  del   Bilancio di esercizio

ART. 7
 (Diritti e Doveri associati)

7.1 Gli associati hanno diritto a:
7.1.1 Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
7.1.2 Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, votare direttamente. In caso di soci minorenni, il diritto di voto è attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi
7.1.3 Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
7.1.4 Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
7.1.5 Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
7.1.6 Discutere e approvare i rendiconti economici;
7.1.7 Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’associazione
7.1.8 Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni
7.1.9 esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.
7.2 Gli associati sono tenuti a:
7.2.1 Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi
7.2.2 Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
7.2.3 Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi
7.2.4 Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione
7.3 il presente statuto non vieta in assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo. Sono ammesse massimo tre deleghe per ciascun associato. e il dovere di:
7.3.1 Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
7.3.2 Versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8
 (Volontario e attività di volontariato)

8.1 L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
8.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
8.3 L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

9.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso;
9.2 L’associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dalla associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
9.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alla finalità dell’associazione.
9.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato è ammesso il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al collegio garanti (se previsto) o all’assemblea dei soci che previo contraddittorio devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
9.5 L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 10
(Gli Organi Sociali)

10.1 Sono Organi dell'Associazione:
10.1.1 L'Assemblea degli associati
10.1.2 Il Consiglio Direttivo
10.1.3 Il Presidente
10.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
10.2.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti
10.2.2 Il Collegio dei Garanti
10.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
10.4 Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 11
(L’Assemblea dei Soci – Compiti)

11.1 - L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato, sin dal momento dell’accoglimento della domanda di ammissione.
11.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno   una   volta all'anno   per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione.
11.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno (1/3) un terzo del Consiglio Direttivo, o di /1/10) un decimo degli associati.
11.4 L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
11.4.1 esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte del Consiglio Direttivo.
11.4.2 eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo.
11.4.3 eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
11.4.4 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
11.4.5 deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
11.4.6 ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per urgenze
11.4.7 deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
11.4.8 approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
11.4.9 fissare l’ammontare del contributo associativo;
11.5   Deliberare su tutti gli Altri oggetti attributi dalla legge, dallo statuto o dall’atto costitutivo alla sua competenza. 11.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 12 ore.
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea verrò eletto un segretario che dovrà redigere il verbale che sarà sottoscritto sia dal Presidente che da Segretario stesso.        
11.7 Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.
11.8 L’assemblea straordinaria sarà convocata solo per la modifica dello statuto o dell’atto costitutivo e dello scioglimento, trasformazione, fusione, scissione o liquidazione dell’associazione secondo quanto previsto dall’art. 14 di questo statuto.
11.9 Metodologie convocazione assemblea sia ordinaria che straordinaria
11.9.1 Convocazione inviata a mezzo Mail dell’Associazione
11.9.2 Affissione all’albo nelle sedi operative dell’Associazione.
11.10 Pubblicazione Verbale:
11.10.1 Affissione all’albo nelle sedi operative dell’Associazione.

Art. 12
(II Consiglio Direttivo)

12.1 II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria e da considerarsi sempre in numero dispari. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
12.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti un Presidente ed un vice Presidente ed un  Segretario Tesoriere. Il Consiglio  può  inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
12.3 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione,   contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.
12.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza relativa di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
12.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
12.5.1Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le  attività  esecutive relative all'Associazione.
12.5.2 Esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità dell’ Associazione.
12.5.3 Formulare   i   programmi   di   attività   sociale   sulla   base   delle   linee   approvate in assemblea
12.5.4 Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta
12.5.5 Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente e nominare Segretario/Tesoriere
12.5.6 Deliberare circa l'ammissione dei Associati;
12.5.7 Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Associati;
12.5.8 Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
12.5.9 Presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
12.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere    convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Clausola abrogata
12.7 Ai sensi dell’art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13
(II Presidente)

13.1 II Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
13.2 Il Presidente rappresenta  l'Associazione  e compie  tutti  gli  atti  che  impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
13.3 E' autorizzato  ad  eseguire  incassi  e  accettare donazioni di  ogni  natura  ed   a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti   e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
13.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
13.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
13.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Art. 14
 (Collegio dei Garanti)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
Le Associazioni devono nominare un organo di controllo quando:
a) lo stato patrimoniale supera i 110.000 euro
b) I ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, superano i 220.000 euro
c) I dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 5 persone.     
d) I valori di riferimento si adegueranno alle normative di legge successivamente emesse
14.1 E’ nominato dall’ Assemblea dei Soci
14.3 Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi di  corretta  amministrazione;
14.3 Vigila  sull'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento                                                                                                           
14.4 Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
14.5 Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio    sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
14.6 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
14.7 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15
(Collegio dei Revisori dei Conti)

15.1 L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da 2 supplenti scelti tra i non associati e quando la legge lo impone tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
15.2 L eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti
15.3 Il Collegio:
15.3.1 Elegge tra i suoi componenti il Presidente.
15.3.2 Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.
15.3.3 Agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un associato.
15.3.4 Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato esecutivo.
15.3.5 Riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei revisori dei conti.

Art 16
(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo direttivo.

Art. 17
 (Risorse Economiche)

17.1 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
17.2 II patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
17.2.1 beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
17.2.2 Beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
17.2.3 Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
17.2.4 Fondo di riserva.
17.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
17.3.1 Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
17.3.2 Contributi di privati;
17.3.3 Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
17.3.4 Entrate derivanti da convenzioni; quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
17.3.5 Ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
17.3.6 Donazioni, eredità legati
17.3.7 Proventi dalla cessione di beni o servizi agli associati.
17.3.8 Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di Promozione Sociale

ART. 18
 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19
(Bilancio)

19.1 L'esercizio sociale decorre dal 01 Settembre al 31 Agosto dell’Anno successivo. Limitatamente all’anno 2019 l’esercizio sociale decorre dal 01 Gennaio al 31 Agosto del medesimo anno.
19.2 L’Associazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell’ipotesi di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Esso deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 20
(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 22
(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.       

ART. 23
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 25
(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

31.1 Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
31.2 L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
31.3 L’associazione ha inoltre l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Creato da Luigi d.
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